Art. 1
In vigore dal 18 gen 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 per le industrie dei prodotti del legno e del sughero;
Visti, per la provincia di Como:
- il contratto collettivo integrativo 11 ottobre 1954, da valere per il territorio della predetta Provincia, esclusi il Comune e il Circondario di Lecco, stipulato tra il Sindacato Provinciale fra gli Industriali del Legno e del Sughero dell'Unione Industriali di Como e l'Unione Provinciale Sindacati Lavoratori, il Sindacato Legno della Camera Confederale;
- il contratto collettivo integrativo 14 settembre 1959, da valere per Lecco e Circondario, stipulato tra l'Unione industriali Lecchesi e la Camera Confederale del Lavoro di Lecco, l'Unione Sindacale Lavoratori di Lecco, l'Unione italiana del Lavoro di Lecco;
Visto, per la provincia di Cremona, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale dell'Industria del Legno dell'Associazione Provinciale Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno Artistiche e Varie dell'Unione Sindacale Provinciale, il Sindacato Provinciale del legno della Camera del Lavoro;
Visto, per la provincia di Milano, il contratto collettivo integrativo 5 febbraio 1958, stipulato tra il Sindacato Interprovinciale Industriali del Legno e del Sughero dell'Associazione Industriale Lombarda, il Sindacato degli Industriali del Legno dell'Associazione degli Industriali di Monza e della Brianza, il Gruppo delle Industrie Varie dell'Associazione Legnanese dell'Industria, il Gruppo Industriali Lodigiani e il Sindacato legno Artistiche e Varie della Camera Confederale del lavoro di Milano, il Sindacato Legno Artistiche e Varie dell'Unione sindacale Provinciale, il Sindacato Legno Artistiche e Varie dell'Unione italiana Lavoro di Milano; e, in pari data, tra il Sindacato Interprovinciale Industriali del Legno e del Sughero dell'Associazione Industriale Lombarda e il Sindacato Provinciale del Legno e Affini dalla Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Visto, per la provincia di Pavia, il contratto collettivo integrativo 6 ottobre 1950, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 e n. 1 della provincia di Como, in data 26 agosto 1960 e 5 agosto 1960, n. 4 della provincia di Cremona, in data 22 aprile 1960, n. 20 della provincia di Milano, in data 15 ottobre 1960, n. 2 della provincia di Pavia, in data 5 maggio 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro, costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Como (esclusi il Comune e il Circondario di Lecco), il contratto collettivo integrativo 11 ottobre 1954, relativo agli operai addetti alle industrie del legno e del sughero;
- per Lecco e Circondario, il contratto collettivo integrativo 14 settembre 1959, relativo agli operai addetti alle industrie del legno e del sughero;
- per la provincia di Cremona, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo agli operai addetti alle industrie del legno e del sughero;
- per la provincia di Milano, il contratto collettivo integrativo 5 febbraio 1958, relativo agli operai addetti alle industrie del legno e del sughero;
- per la provincia di Pavia, il contratto collettivo integrativo 6 ottobre 1950, relativo agli operai dell'industria del legno compensato;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero delle province di Como, Cremona e Milano e dalle imprese dei legno compensato della provincia di Pavia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 39. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-20;1349#art-1