Art. 1
In vigore dal 12 nov 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di Trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 per le industrie dei prodotti del legno e del sughero;
Visti, per la provincia di Roma:
- il contratto collettivo integrativo 15 novembre 1955, stipulato tra l'Unione Industriali del Lazio e il Sindacato Provinciale Lavoratori Legno (C.G.I.L.), - la Unione Sindacale Provinciale (C.I.S.L.), la Camera Sindacale Provinciale (U.I.L.); e, in pari data, tra l'Unione Industriali e l'Unione Provinciale del Lavoro (C.I.S.Na.L.);
- l'art. 3 del contratto collettivo integrativo 19 dicembre 1950, allegato al predetto contratto:
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Roma, in data 25 febbraio 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo integrativo 15 novembre 1955, e relativo allegato, concernente gli operai dell'industria del legno della provincia di Roma, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli atti anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del legno della provincia di Roma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 151. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-20;1106#art-1