Art. 1

In vigore dal 12 nov 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 per le industrie del legno e del sughero; Visti, per la provincia di La Spezia: - l'accordo collettivo integrativo 22 novembre 1956, stipulato tra il Sindacato Provinciale Industriali del Legno dell'Unione Industriali e la Federazione Provinciale Lavoratori Legno Edilizia ed Affini - C.G.I.L., la Federazione Unitaria Lavoratori Legno Artistiche e Varie - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. - al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L.; - l'accordo collettivo integrativo 6 maggio 1949 per la corresponsione della indennità di mensa, stipulato tra il Sindacato Industriali del Legno e il Sindacato Lavoratori del Legno; al quale hanno aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; Visto, per la provincia di Savona, l'accordo collettivo integrativo 13 settembre 1954, stipulato tra la Sezione Industria del Legno dell'Unione Provinciale Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori Legno della Camera, Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, il Libero Sindacato Lavoratori Legno dell'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, il Sindacato Legno della Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di La Spezia, in data 30 giugno 1960, n. 10 della provincia di Savona, in data 11 agosto 1960, degli accordi integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro, costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo integrativo 22 novembre 1956, relativo alle industrie del legno; l'accordo collettivo integrativo 6 maggio 1949, relativo all'indennità di mensa per i dipendenti dell'industria del legno; - per la provincia di Savona, l'accordo collettivo integrativo 13 settembre 1954, relativo a gli operai della industria del legno e del sughero; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del legno della provincia di La Spezia e dalle imprese del legno e del sughero della provincia di Savona. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1961 Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 149. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-20;1105#art-1

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