Art. 1

In vigore dal 12 nov 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega, il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto, per la provincia, di Cremona, l'accordo collettivo 11 luglio 1958, per la trebbiatura del frumento e dei semi, stipulato tra l'Associazione Trebbiatori e Motoaratori, l'Associazione degli Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera del Lavoro - C.G.I.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Cremona, in data 18 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo 11 luglio 1958 per la trebbiatura del frumento e dei semi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla trebbiatura ed alle attività minori, connesse e comunque considerate nell'accordo di cui al primo comma, della provincia di Cremona. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1961 Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 148. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-20;1102#art-1

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