Art. 1
In vigore dal 11 nov 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura;
Visti, per la provincia di Ancona;
il contratto collettivo 19 luglio 1954, per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provincia le Coltivatori Diretti e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. al quale ha aderito, in data 16 marzo 1957, la C.I.S.N.A.L.
- Terra Provinciale;
il contratto collettivo 2 dicembre 1955, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L., la C.I.S.L. - Terra Provinciale, la U.I.L. - Terra Provinciale al quale ha aderito, in data 16 marzo 1957, la C.I.S.N.A.L.-Terra Provinciale;
Visti, per la provincia di Ascoli Piceno;
il contratto collettivo integrativo 17 febbraio 1954, per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Salariati Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate - C.I.S.L., la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli - C.G.I.L.;
il contratto collettivo integrativo 25 settembre 1959, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra, la Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Salariati e Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate, la Federbraccianti Provinciale;
Visti, per la provincia di Macerata;
il contratto collettivo 10 maggio 1951, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Piccoli Proprietari e il Sindacato Provinciale Braccianti - C.I.S.L., la Federbraccianti - C.G.I.L.;
il contratto collettivo 10 aprile 1953, per i salariati fissi, stipulato tra le medesime parti di cui al precedente contratto 10 maggio 1951;
l'accordo collettivo 4 marzo 1957, per i braccianti agricoli avventizi e per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., - il Sindacato Braccianti C.G.I.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Ancona, in data 8 aprile 1960, n. 22 e n. 4 della provincia di Ascoli Piceno, in data 25 giugno e 30 luglio 1960, n. 2 della provincia di Macerata in data 3 giugno 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Ancona, il contratto collettivo 19 luglio 1954 per i salariati fissi, il contratto collettivo 2 dicembre 1955 per i braccianti agricoli avventizi;
- per la provincia di Ascoli piceno, il contratto collettivo integrativo 17 febbraio 1954 per i salariati fissi, il contratto collettivo integrativo 25 settembre 1959 per i braccianti agricoli avventizi;
- per la provincia di Macerata, il contratto collettivo 10 maggio 1951 per i braccianti agricoli avventizi, il contratto collettivo 10 aprile 1953 per i salariati fissi, l'accordo collettivo 4 marzo 1957 per i braccianti agricoli avventizi e per i salariati fissi:
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori agricoli, considerati nei contratti e nell'accordo annessi dipendenti dalle imprese agricole delle province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica.
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 luglio 19161
GRONCHI
FANFANI - SULLO Visto il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 146. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-20;1092#art-1