Art. 1
In vigore dal 10 nov 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto nazionale normativo di lavoro 24 maggio 1956, per i dipendenti degli Istituti di Cura Privati;
Visto per la provincia di Genova, il contratto collettivo integrativo 19 agosto 1957, stipulato tra l'Associazioni Nazionali degli Istituti di Cura Privati - Sede Provinciale - e il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura Private - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Ospedalieri - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Dipendenti case di Cura Private - U.I. L.;
Visto per le province di Imperia e Savona il contratto collettivo integrativo 20 giugno 1959, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati - Sede Provinciale - e i Sindacati Provinciali Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura Private - C.I.S.L. -, i Sindacati Provinciali Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura Private - C.G.I.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Genova, in data 19 aprile 1960, degli arti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per i dipendenti dagli Istituti di Cura Privati:
per la provincia di Genova, il contratto collettivo integrativo 19 agosto 1957;
per le province di Imperia e Savona, il contratto collettivo integrativo 20 giugno 1959;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dagli Istituti di cura privati delle province di Genova Imperia e Savona.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 118. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-20;1085#art-1