Art. 1

In vigore dal 10 nov 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 11 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi; Visto, per la provincia di Vercelli, il contratto collettivo di lavoro 23 marzo 1959 per i braccianti agricoli avventizzi stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Provinciale Sindacale; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 1 della provincia di Vercelli, in data 22 aprile 1960 del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo 23 marzo 1959 per 3 braccianti agricoli avventizi della provincia di Vercelli sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelli concernenti la disciplina nazionale della categoria, eccettuate le clausole sull'imponibile di manodopera contrastanti con norme imperative di legge. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i braccianti agricoli avventizi della provincia di Vercelli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1961 Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 116. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-20;1083#art-1

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