Art. 1

In vigore dal 10 nov 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, commi quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 28 marzo 1938, per le aziende esercenti l'industria della carta e del cartone, della cellulosa, della pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra; Visto, per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo 30 aprile 1959, e relative tabelle, concernente gli operai dipendenti dalle industrie produttrici della carta e cartone, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della, provincia di Cosenza, in data 18 febbraio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato, stipulato per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo 30 aprile 1959, concernente gli operai dipendenti dalle industrie produttrici della carta e cartone, sono regolate da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto annesso al presente decreto purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese della carta e del cartone della provincia di Cosenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1961 Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 122. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-20;1082#art-1

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