Art. 1
In vigore dal 10 nov 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;
Visto, per la provincia di Vicenza, il contratto collettivo integrativo 30 agosto 1955, stipulato tra il Sindacato Provinciale Industrie del Marmo ed Estrattive e il Sindacato Provinciale lavoratori Estrattive, il Libero Sindacato Lavoratori Industrie Estrattive;
Visto, per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo integrativo 28 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione Costruttori Edili ed Affini, l'Associazione degli Industriali e la FILLEA, la S.I.L.D.E., l'Unione italiana Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4, della provincia di Vicenza, in data 30 aprile 1960, n. 2, della provincia di Venezia, in data 25 maggio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Vicenza, il contratto collettivo integrativo 30 agosto 1955, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;
- per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo integrativo 28 settembre 1959, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei delle province di Vicenza e Venezia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 113. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-20;1079#art-1