Art. 1
In vigore dal 7 nov 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge i ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 19.59. n. 741;
Visti, per la provincia di Belluno:
- l'accordo collettivo 30 ottobre 1953, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la lavorazione dei materiali lapidei, stipulato tra l'Associazione Provinciale Piccola Industria ed Artigianato, il Comitato Piccola Industria ed Artigianato e la Camera Confederale del Lavoro;
- il contratto collettivo 18 dicembre 1951, per il lavoratori addetti alle aziende artigiane, richiamato dal predetto accordo 30 ottobre 1953 ed allo stesso allegato;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Bellino, in data 1 giugno 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Belluno, l'accordo collettivo 30 ottobre 1953, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la lavorazione dei materiali lapidei, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, nonché alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, del contratto indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti la lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Belluno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Data Roma, addì 20 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1691.
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 145. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-20;1061#art-1