Art. 1

In vigore dal 7 nov 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 28 marzo 1958, per le aziende esercenti l'industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta di legno, fibre vulcanizzate e presfibra; Visto, per la provincia di Genova, l'accordo collettivo integrativo 17 marzo 1955, stipulato tra l'Associazione degli Industriali - Sezione Industriali della Carta - e la Federazione italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, la Federazione italiana Lavoratori del Libro, la Federazione italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 14 della provincia di Genova, in data 14 maggio 1960, dell'atto sopra indicato depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale e stato stipulato, per la provincia di Genova, l'accordo collettivo integrativo 17 marzo 1955, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della carta e del cartone, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese della carta e del cartone della provincia di Genova. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1961 Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 123. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-20;1060#art-1

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