Art. 1
In vigore dal 7 nov 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista, la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1951), per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;
Visto, per la provincia di Udine, il contratto collettivo integrativo 26 settembre 1956, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 6, della provincia di Udine, in data 1 maggio 1960, del contratto collettivo integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali e stato stipulato, per la provincia di Udine, il contratto collettivo integrativo 26 settembre 1956, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività, di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Udine.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20
luglio 1961.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 119. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-20;1059#art-1