Art. 1

In vigore dal 7 nov 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alle predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 17 giugno 1958, per i dipendenti dalle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone; Visto, per il Territorio di Trieste, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori Poligrafici, la Federazione italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai - C.G.I.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 di Trieste, in data 25 maggio 1960, del contratto collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per il territorio di Trieste, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1969, da valere per i dipendenti da aziende esercenti l'industria cartotecnica e della trasformazione della carta e del cartone, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone del territorio di Trieste. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1961 Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 121. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-20;1058#art-1

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