Art. 1
In vigore dal 7 nov 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto nazionale normativo di lavoro 24 maggio 1956, per i dipendenti degli Istituti di Cura Privati;
Visto, per la provincia di Venezia, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione nazionale dagli Istituti di Cura Privati - Sede provinciale -, e il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura Private - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura Privata - C.I.S.N.A.L. -, il Sindacato Provinciale Dipendenti Enti Locali Ospedalieri Case di Cura Private - C.G.I.L.;
Visto, per la provincia di Vicenza, il contratto collettivo integrativo 24 agosto 1957, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati - Sede provinciale, -. e il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura - C.I.S.N.A.L. -;
Visto, per la provincia di Verona, il contratto collettivo integrativo 11 novembre 1958, stipulato tra la Associazione Nazionale degli istituti di Cura Privati Sede provinciale -, e il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura Private U.I.L. -. e in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati - Sede provinciale e il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura Private - C.I.S.N.A.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Venezia, in data 15 maggio 1960, n. 5 della provincia di Vicenza, in data 15 maggio 1960, n. 8 della provincia di Verona, in data 26 agosto 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per i dipendenti dagli Istituti di cura privati:
- per la provincia di Venezia, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959;
- per la provincia di Vicenza, il contratto collettivo integrativo 24 agosto 1957;
- per la provincia di Verona, il contratto collettivo, integrativo 11 novembre 1958;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dagli Istituti di cura privati delle province di Venezia, Vicenza e Verona.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 luglio 1961
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla corte dei conti, addì 30 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140 foglio n. 129 - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-20;1057#art-1