Art. 1

In vigore dal 27 ott 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei; Visto, per la provincia di Cuneo, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra la Unione Industriale e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale - C.I.S.L. - l'Unione italiana Lavoro U.I.L.; e in pari data, tra l'Unione Industriale e l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.; Visto, per le zone del Verbano Cusio ed Ossola, lo accordo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra la Unione Industriali del Verbano, Cusio ed Ossola e il Sindacato Provinciale Industrie Estrattive, la Libera Federazione italiana Lavoratori Industrie Estrattive, l'Unione italiana Lavoratori Miniere e Cave - U.I.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 25 della provincia di Cuneo, in data 20 luglio 1960, n. 3 della provincia di Novara, in data 25 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Cuneo, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei; - per le zone del Verbano - Cusio ed Ossola, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Cuneo e delle zone del Verbano, Cusio ed Ossola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1961 Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 92. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-20;1028#art-1

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