Art. 1
In vigore dal 27 ott 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 per le industrie dei prodotti del legno e del sughero;
Visto, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Industrie Affini - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori delle Costruzioni e Affini - C.I.S.L. -, l'Unione Provinciale della Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno - U.I.L. -; e, in pari data, tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la. Federazione Nazionale Lavoratori del Legno - C.I.S.Na.L -;
Visto, per la provincia di Forlì, il contratto collettivo integrativo 26 aprile 1957, stipulato tra l'Associazione degli Industriali di Forlì, l'Associazione degli Industriali di Rimini e Circondario e la Camera, Confederale del Lavoro di Forlì - C.G.I.L. -, la Camera Confederale del Lavoro di Rimini - G.G.I.L. -. l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
Visto, per la Provincia di Modena, l'accordo collettivo integrativo 16 dicembre 1957, stipulato tra l'Associazioni Provinciale degli Industriali e la. Federazione Provinciale Lavoratori Legno - C.I.S.L. -, l'Unione Provinciale Lavoratori del Legno - U.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno - C.G.I.L. -;
Visto, per la provincia di Reggio Emilia, il contratto collettivo integrativo 1 dicembre 1954, stipulato tra la Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L. -;
Visti, per la provincia di Ferrara.:
il contratto collettivo integrativo 4 giugno 1957, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Industriali e la Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e delle Industrie Affini - F.I.L.L.E.A. -, il Sindacato Unitario Lavoratori Legno Artistiche e Varie - S.U.L.L.A.V., l'Unione italiana Lavoratori del Legno Artistiche e Varie - U.I.L. Legno -;
l'accordo collettivo 4 giugno 1957, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto di pari data;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Bologna, in data 13 agosto 1960, n. 5 della, provincia di Forlì, in data 5 agosto 1960, n. 26 della provincia di Modena, in data 19 gennaio 1960, n. 5 della provincia di Reggio Emilia, in data 10 giugno 1960, n. 1 della provincia di Ferrara, in data 12 ottobre 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico:
I rapporti di lavoro, costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo agli operai dipendenti dalle aziende industriali del legno e del sughero;
per la provincia di Forlì, il contratto collettivo integrativo 26 aprile 1957, relativo agli operai dipendenti dalle industrie dei prodotti del legno e del sughero;
per la provincia di Modena, l'accordo collettivo integrativo 16 dicembre 1957, relativo agli operai addetti alle industrie del legno e del sughero;
per la provincia di Reggio Emilia, il contratto collettivo integrativo 1 dicembre 1954, relativo agli operai addetti alle industrie del legno e del sughero;
per la provincia di Ferrara, il contratto collettivo integrativo 4 giugno 1957, relativo agli operai addetti alle industrie del legno; l'accordo collettivo 4 giugno 1957, relativo agli operai addetti all'industria del legno sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero delle province di Bologna, Forlì, Modena e Reggio Emilia e dalle imprese del legno della provincia di Ferrara.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella. Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 luglio 1901
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1961
Atti dei Governo, registro n. 140, foglio n. 90. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-20;1027#art-1