Art. 1

In vigore dal 9 nov 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 4 agosto 1955, n. 692, concernente la estensione dell'assistenza di malattia, ai pensionati di invalidità e vecchiaia; Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione dell'art. 5, comma primo, alla determinazione degli oneri per l'assistenza di malattia, per il periodo 1 novembre 31 dicembre 1955 e per gli anni 1956, 1957, 1958, 1959 e per il periodo 1 gennaio - 31 agosto 1960 derivanti all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico per effetto della erogazione delle prestazioni sanitarie a favore dei pensionati della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali aventi diritto all'assistenza da parte di detto ente; Considerato che, in applicazione del predetto art. 5., lettera c), l'onere per l'assistenza a favore dei predetti pensionati è posto a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza; Considerati il numero dei pensionati ed il costo medio dell'assistenza comprensivo della quota di spese generali; Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: L'onere derivante all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico dalla corresponsione delle prestazioni sanitarie a favore dei titolari di pensioni dirette ed indirette della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è determinate in complessive lire 12.512.494, di cui lire 224.087 per il periodo 1 novembre - 31 dicembre 1955, lire 1.693.858 per l'anno 1956, lire 2.127.176 per l'anno 1957, lire 2.552.741 per l'anno 1958, lire 3.335.653 per l'anno 1951 e lire 2.578.979 per il periodo 1 gennaio - 31 agosto 1960 Tale onere è posto a carico della predetta Cassa pensioni. L'onere relativo al periodo 1 novembre - 31 dicembre 1955 comprende le spese per l'attuazione degli impianti e delle attrezzature sanitarie previste dall'art. 5 comma terzo, della citata legge n. 692. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 luglio 1961 GRONCHI TAVIANI - SCELBA - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1961 Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 26. - VILLA
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