Art. 1
In vigore dal 26 ott 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1473, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 14 dicembre 1960, con il quale sono state apportate modificazioni ai ruoli organici dei posti di professore di ruolo delle Facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia dell'Università di Bologna, indicandosi in numero di tredici posti di professore di ruolo l'organico della Facoltà di giurisprudenza ed in numero di diciassette posti di professore di ruolo l'organico della Facoltà di lettere e filosofia;
Riconosciuta opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, con il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1473, alle Facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia dell'Università di Bologna;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Con effetto dall'anno accademico 1961-62, il ruolo organico dei posti di professore di ruolo delle Facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia dell'Università di Bologna è stabilito come appresso:
Facoltà di giurisprudenza posti di ruolo n. 14
Facoltà di lettere e filosofia posti di ruolo n. 16
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 luglio 1961
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte del conti, addì 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 142. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-18;1017#art-1