Art. 1

In vigore dal 29 apr 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione; Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonché il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913. Vista la domanda in data 10 giugno 1960, con la quale il sindaco di Roma in base alla deliberazione consiliare del 26 settembre 1958, n. 853, approvata dal Ministero dell'interno in data 1 aprile 1959, ha chiesto l'approvazione della variante bis al piano particolareggiato di esecuzione n. 111 della zona compresa fra via Cesare Baronio, via Raffaele De Cesare, via Appia Nuova e la Circonvalazione Ostiense, approvato con decreto presidenziale 12 ottobre 1949, nonché l'approvazione del piano particolareggiato di esecuzione della zona stralciata dal piano stesso; Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione deoli atti, non è stata presentata alcuna opposizione; Ritenuto che nella planimetria catastale, allegata al piano particolareggiato n. 111 il tracciato della via Giovanni Villani (in prosecuzione della via Raffaele De Cesare) è risultata riportata in modo errato rispetto alle proprietà da vincolare e ciò a causa di inesattezze contenute nella planimetria stessa che era quella del vecchio catasto; che allo scopo di eliminare tale inesattezza il comune di Roma ha provveduto con la variante presentata a riportare nella planimetria del nuovo catasto il tracciato della via di che trattasi, ciò che consentirà di vincolare le proprietà che effettivamente occorrerà espropriare per realizzare la via stessa così come prevista nella planimetria in iscala 1: 5000 del piano particolareggiato; Ritenuto che la variante di che trattasi prevede, altresì, la modifica del tracciato previsto dal piano particolareggiato approvato per la strada posta in prosecuzione della via Gaetano Marini: che tale modifica di tracciato si è resa necessaria per uniformare il tracciato stesso alla situazione di fatto venutasi a creare nella località, interessata; Ritenuto che, in sede di approvazione del piano particolareggiato n. 111 venne stralciato dall'approvazione stessa l'isolato compreso fra la via Latina, via Raffaele De Cesare e nuove vie di Piano regolatore vincolato genericamente dal piano medesimo ad edifici pubblici e ciò in quanto, mancando la specificazione dell'uso pubblico al quale si intendeva destinare l'isolato di che trattasi non risultava possibile accertare la causa di pubblica utilità della prevista espropriazione; che avendo le Aziende ATAC e ACEA rinunziato ad effettuare nell'isolato in questione i loro impianti per i quali era stato previsto il vincolo, il comune di Roma ha destinato con il piano particolareggiato presentato l'isolato stesso a palazzine, tenuto conto della analoga destinazione già prevista dal piano regolatore di massima del 1931. Considerato che sia la variante sia il piano particolareggiato di che trattasi risultano aderenti alle esigenze delle zone interessate per cui possono ritenersi ammissibili; Visto il piano finanziario di cui alla delibera consiliare in data 12 settembre 1960, n. 5541, approvato con decreto interministeriale n. 16171 del 18 febbraio 1961; Considerato dite per l'attuazione della variante e del piano particolareggiato in parola si ritiene opportuno fissare il termine di cinque anni dalla data del presente decreto; Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359; Visto il voto n. 724 emesso dalla Commissione per il Piano regolatore di Roma nelle adunanze del 23 giugno e 16 settembre 1960; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: È approvata il variante bis al piano particolareggiato di esecuzione n. 111 della compresa tra via Cesare Baronio, via Raffaele De Cesare, via Appia Nuova e la circonvallazione Ostiense, nonché il piano particolareggiato della zona stralciata dall'approvazione del piano stesso. Il progetto di che trattasi sarà vistato dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1: 5000, in una planimetria catastale in scala 1: 1000 e in una relazione tecnica. Per l'attuazione della variante e del piano particolareggiato della zona stralciata dall'approvazione del piano particolareggiato n. 111 è fissato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 22. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-12;1686#art-1

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