Art. 1
In vigore dal 7 nov 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;
Visto, per la provincia di Terni, il contratto collettivo 3 giugno 1955, stipulato tra l'Associazione fra gli Industriali e in Camera Sindacale Provinciale - U.I.L al quale hanno aderito, in data 26 aprile 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L., e, in data 29 aprile 1960, la Camera Confederale Provinciale - C.G.I.L., e l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 12 della provincia di Terni, in data 18 luglio 1960, del contratto collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità.
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Terni, il contratto collettivo 8 giugno 1955, relativo agli operai dipendenti da aziende esercenti cave di pietra, pietrisco, ghiaia, pozzolana, tufo e sabbia, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina, nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti cave di pietra, pietrisco, ghiaia, pozzolana, tufo e sabbia della provincia di Terni.
Il presente decreto, munito delle sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. - È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addì 12 luglio 1961.
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei Conti, addì 12 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 27. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-12;1056#art-1