Art. 1

In vigore dal 7 nov 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla, predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo collettivo 1 ottobre 1959 per la determinazione delle tariffe orarie globali da valere nella provincia di Parma per gli operai addetti alla spalatura e allo sgombero della neve e del ghiaccio per i periodi sino al 31 dicembre 1959 e dal 10 gennaio 196 stipulato tra l'Unione Parmense degli Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, in F.I.L.C.A. Provinciale, la Fe.N.E.A.L. Provinciale al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Parma, in data 18 febbraio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Parma, lo accordo collettivo 1 ottobre 1959, relativo alla, determinazione delle tariffe orarie globali degli operai addetti alla spalatura e allo sgombero della neve e del ghiaccio, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti degli addetti alla spalatura ed allo sgombero della neve e del ghiaccio nella provincia di Parma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 luglio 1961. GRONCHI FANFANI - SULLO, Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1961 Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 91. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-12;1055#art-1

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