Art. 1
In vigore dal 27 ott 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo collettivo salariale 7 novembre 1958 da valere nella provincia di Cremona per gli addetti alla spalatura e sgombero della neve durante la stagione 1958-1959, stipulato tra il Collegio Imprese Edili Capomastri ed Affini, l'Ufficio tecnico del comune di Cremona e il Sindacato Provinciale Edili ed Affini - C.G.I.L. l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14 della provincia di Cremona, in data 19 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri, Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo salariale 7 novembre 1958, relativo agli addetti alla spalatura e sgombero della neve, sono regolati dai norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti degli addetti alla spalatura ed allo sgombero della neve nella provincia di Cremona.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale della leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 28. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-12;1025#art-1