Art. 1
In vigore dal 27 ott 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Treviso, il contratto collettivo 1 ottobre 1958, e relativa tabella, per gli operai addetti alla escavazione della ghiaia, sabbia e pietrisco, stipulato tra l'Associazione degli Industriali - Sindacato Provinciale Esercenti Cave di Ghiaia, Sabbia e Pietrisco, e la F.I.L.E.A., la F.I.L.D.E., la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; al quale ha aderito, in data 17 giugno 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Treviso, in data 1 aprile 1960 del contratto sopra, indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Treviso, il contratto collettivo 1 ottobre 1958, per gli operai addetti alla escavazione della ghiaia, sabbia e pietrisco, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese di escavazione di ghiaia, sabbia e pietrisco della provincia di Treviso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 26. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-12;1023#art-1