Art. 1

In vigore dal 31 ago 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per d'esecuzione del predetto testo unico, e le successive modificazioni e integrazioni; Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589; Visto il proprio decreto 1 febbraio 1960, n. 151, che ha, eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, ne ha approvato lo statuto e lo ha autorizzato ad esercitare il credito fondiario nel territorio delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino; Vista la domanda presentata dal predetto Istituto in data 8 giugno 1961; Considerato che l'Istituto stesso ha dimostrato di possedere, crediti ipotecari per un ammontare eguale alla metà del fondo di garanzia di L. 1 miliardo; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: L'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, è autorizzato ad emettere cartelle fondiarie in conformità delle disposizioni vigenti in materia ed entro il limite di cui all' della legge 29 luglio 1949, n. 474. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 luglio 1961 GRONCHI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 26. - DI PRETORO
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