Art. 1
In vigore dal 26 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 143, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli relativi alla istituzione del Corso di perfezionamento in Clinica bovina, annesso alla Facoltà di medicina veterinaria:
Corso di perfezionamento in Clinica bovina
Art. 144. - Il direttore del corso di perfezionamento in Clinica bovina è un professore di ruolo di una cattedra di Clinica dalla Facoltà, il quale presiederà il Consiglio dei professori formato dai docenti del corso stesso. Gli insegnanti del corso sono nominati dal rettore, su proposta del Consiglio di facoltà, udito il direttore del corso.
Art. 145. - Al corso di perfezionamento possono iscriversi i laureati in Medicina veterinaria, limitatamente al numero massimo di trenta.
Ogni anno, entro il mese di maggio, la Facoltà stabilisce il numero dei posti disponibili al corso di perfezionamento.
Gli aspiranti alla iscrizione al corso di perfezionamento dovranno presentare entro e non oltre il 30 ottobre alla segreteria della Facoltà domanda di ammissione, in bollo competente corredata dei documenti prescritti ed indicati nel manifesto che verrà pubblicato annualmente dall'Università.
Qualora il numero degli aspiranti al corso superasse quello dei posti disponibili, si procederà alla scelta dei partecipanti in base alla valutazione della carriera scolastica, della carriera scientifica, e pratica e di quei titoli che il candidato ritenga, opportuno presentare nel proprio interesse.
I posti disponibili saranno conferiti in base a graduatoria, che risulterà da quanto sopra scritto.
Art. 146. - Le tasse e le sopratasse per l'iscrizione al corso sono quelle stabilite per la Facoltà di medicina veterinaria.
L'ammontare dei contributi sarà stabilito di anno in anno dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico e del Consiglio di facoltà.
Le tasse, sopratasse e contributi possono essere pagati in due rate: la prima all'atto dell'iscrizione, la seconda entro il 31 marzo.
Art. 147. - La sede del corso di perfezionamento è fissata presso l'Istituto di patologia speciale e clinica medica della Facoltà di medicina veterinaria, via Celoria, 10.
Le lezioni saranno tenute nelle aule degli Istituti clinici o in altri luoghi ritenuti idonei, a seconda delle esigenze dell'insegnamento.
Art. 148. - La sorveglianza sugli iscritti, per tutto quanto riguarda la loro attività, spetta al direttore del corso.
Art. 149. - Il corso è della durata di un anno accademico, e l'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario durante il periodo delle lezioni.
Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere un esame di profitto per le materie previste nel piano di studio.
Art. 150. - Per ottenere l'attestato di frequenza e di profitto, l'allievo deve aver seguito i corsi e superato gli esami di profitto nonché la discussione orale di una dissertazione scritta, su di un tema approvato in precedenza dal direttore del corso, corredata da rilievi clinici o sperimentali.
Art. 151. - Le Commissioni per gli esami di profitto, composte di non meno di tre membri, compreso un libero docente, sono nominate dal direttore del corso.
Art. 152. - Le materie d'insegnamento sono:
"Semeiotica medica e metodologia clinica";
"Clinica medica";
"Clinica chirurgica";
"Clinica ostetrica e ginecologica";
"Terapia clinica".
Durante il corso saranno tenute lezioni o conferenze su argomenti di:
"Alimentazione";
"Igiene zootecnica";
"Anatomia patologica";
"Medicina legale".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 luglio 1961
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 6. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-03;893#art-1