Art. 1

In vigore dal 3 ott 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo nazionale 21 settembre 1952, per la scala mobile dei salari agricoli; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura; Visti, per la provincia di Genova: - l'accordo collettivo 16 aprile 1951, per gli operai agricoli, stipulato tra l'Associazione Provinciale Produttori Agricoli, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Confederterra; - il contratto collettivo 30 settembre 1959 per i dipendenti da aziende fioricole, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la U.I.L.- Terra Provinciale; Visti, per la provincia di La Spezia; - il contratto collettivo integrativo 19 gennaio 1953 e relative tabelle, per i braccianti agricoli avventizi e semifissi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Federterra Provinciale, la Liberterra Provinciale - C.I.S.L., la U.I.L. - Terra Provinciale; - il contratto collettivo integrativo 30 luglio 1953, e relative tabelle, per i salariati fissi in agricoltura, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Confederterra Provinciale - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale - U.I.L. -; - l'accordo collettivo 11 dicembre 1953, per i braccianti avventizi e semifissi e per i salariati fissi stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L., la Federazione italiana Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la U.I.L.Terra Provinciale: Visti, per la provincia di Savona: - il contratto collettivo integrativo 12 dicembre 1952, per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti ed il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti - C.I.S.L. -; - il contratto collettivo 12 dicembre 1952, per i braccianti fissi o permanenti, stipulato tra le medesime parti di cui al precedente contratto in pari data; - il contratto collettivo integrativo 15 marzo 1957, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra le medesime parti di cui ai precedenti contratti in data 12 dicembre 1952; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 15 della provincia di Genova, in data 13 giugno 1960, n. 21 della provincia di La Spezia, in data 2 settembre 1960, n. 5 della provincia di Savona, in data 30 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Genova, l'accordo collettivo 16 aprile 1951 per gli operai agricoli, il contratto collettivo 30 settembre 1959 per i dipendenti da aziende floricole; - per la provincia di La Spezia, il contratto collettivo integrativo 19 gennaio 1953 per i braccianti agricoli avventizi e semifissi, il contratto collettivo integrativo 30 luglio 1953 per i salariati fissi in agricoltura, l'accordo collettivo 11 dicembre 1953, per i braccianti avventizi e semifissi e per i salariati fissi; - per la provincia di Savona, il contratto collettivo integrativo 12 dicembre 1952 per i salariati fissi, il contratto collettivo 12 dicembre 1952 per i braccianti fissi o permanenti, il contratto collettivo integrativo 15 marzo 1957 per i braccianti agricoli avventizi; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi annessi, dipendenti dalle imprese agricole delle province di Genova, La Spezia e Savona. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 giugno 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 150. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-27;929#art-1

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