Art. 1

In vigore dal 3 ott 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge I ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 1 aprile 1950, relativo agli impiegati dipendenti dalle aziende produttrici di spazzole e pennelli e preparatrici delle relative materie prime (fibre animali e vegetali, etc.) e di crine animale e vegetale per imbottiture, stipulato tra l'Associazione Nazionale Esercenti Industrie Varie, con lo intervento della Confederazione Generale dell'Industria italiana, la Federazione italiana Lavoratori Legno Artistiche e Varie, la Federazione Unitaria Lavoratori Legno Artistiche e Varie al quale ha aderito, in data 1 settmbre 1950, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale 4 agosto 1953 relativo agli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di spazzole e pennelli e preparatrici delle relative materie prime (fibre animali e vegetali etc.) e di crine animale e vegetale per imbottiture, stipulato tra l'Associazione Nazionale Fabbricanti Spazzole Pennelli e Preparatori Relative Materie Prime e la Federazione italiana Lavoratori Legno Boschivi Artistiche e Varie, la Federazione Unitaria Lavoratori Legno Artistiche e Varie, l'Unione italiana Lavoratori Legno Artistiche e Varie: al quale ha aderito, in data 4 luglio 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie - C.I.S.N.A.L.; Visto l'accordo collettivo nazionale 17 novembre 1953, sulle declaratorie operaie e relative qualifiche da valere per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di spazzole e pennelli e preparatrici delle relative materie prime (fibre animali e vegetali, etc.) e di crine animale e vegetale per imbottiture, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo nazionale 4 agosto 1953: al quale ha aderito, in data 17 luglio 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie - C.I.S.N.A.L. -; Visto l'accordo collettivo nazionale 23 novembre 1954, e relative tabelle, per il conglobamento e per il riassetto zonale nei riguardi dell'industria delle spazzole e pennelli e preparatrici delle relative materie prime (fibre animali e vegetali, etc.) e di crine animale e vegetale per imbottiture, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana, con l'intervento dell'Associazione Nazionale Fabbricanti Spazzole e Pennelli e Preparatori delle Relative Materie Prime, e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, con l'intervento della Federazione Unitaria Lavoratori Legno Artistiche e Varie, l'Unione italiana del Lavoro, con l'intervento della Unione italiana Lavoratori Legno Artistiche e Varie; e, in pari data, tra la Confederazione Generale della Industria italiana, con l'intervento dell'Associazione Nazionale Fabbricanti Spazzole, Pennelli e Preparatori Relative Materie Prime, e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori con l'intervento della Federazione Nazionale Lavoratori Legno, Sughero, Artistiche e Varie; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 123 del 28 novembre 1960, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali 1 aprile 1950 e 4 agosto 1953, relativi agli impiegati ed operai dipendenti dalle aziende produttrici di spazzole e pennelli e preparatrici delle relative materie prime e di crine animale e vegetale per imbottiture, l'accordo collettivo nazionale 17 novembre 1953, sulle declaratorie operaie e relative qualifiche da valere per gli operai dipendenti dalle aziende suddette, l'accordo collettivo nazionale 23 novembre 1954 per il conglobamento ed il riassetto zonale nei riguardi dell'industria delle spazzole e pennelli e preparatrice delle relative materie prime e di crine animale e vegetale per imbottiture, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di spazzole e pennelli e preparatrici delle relative materie prime e di crine animale e vegetale per imbottiture. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 giugno 1061 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1961 Atti dei Governo, registro n. 138, foglio n. 153. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-27;928#art-1

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