Art. 1
In vigore dal 30 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 21 maggio 1972 per i lavoratori scritturati dalle compagnie di prosa e commedie musicali, stipulato tra l'Unione Nazionale Capocomici italiani, con l'intervento dell'Associazione Generale italiana dello Spettacolo, e il Sindacato Nazionale Artisti Drammatici, il Sindacato Nazionale Attori di Prosa, al quale hanno aderito, in data 12 ottobre 1960, il Sindacato Artisti di Prosa, aderente alla Federazione italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo, e, in data 21 settembre 1960, il Sindacato italiano Artisti di Prosa, aderente alla Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 135 del 31 dicembre 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di tavolo costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 21 maggio 1952, relativo ai lavoratori scritturati dalle compagnie di prosa e commedie musicali sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori scritturati dalle compagnie di prosa e commedie musicali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 giugno 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 438, foglio n. 156. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-27;918#art-1