Art. 1
In vigore dal 29 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo nazionale di scala mobile 25 febbraio 1952 per i salari agricoli;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1957 per i braccianti agricoli avventizi;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960 per i salariati fissi dell'agricoltura;
Visti, per la provincia di Benevento:
- il contratto collettivo 4 dicembre 1958 per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, l'Associazione Autonoma Contadini e la Federazione Provinciale Braccianti - C.G.I.L. -, la Federazione italiana Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la U.I.L. - Terra Provinciale;
- il contratto collettivo 20 settembre 1955 per i salariati fissi, stipulato tra le medesime parti di cui al precedente contratto 4 dicembre 1958;
- l'accordo salariale 16 giugno 1958 per i lavoratori addetti alla mietitura dei cereali, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Autonomia dei Contadini del Sannio e la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro;
- il contratto collettivo 10 febbraio 1954 per i braccianti agricoli avventizi, allegato al predetto accordo 16 giugno 1958;
Visto, per la provincia di Caserta, il patto collettivo 20 luglio 1959 per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -, la Federazione italiana Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la U.I.L. - Terra Provinciale; al quale ha aderito, in data 11 dicembre 1959, l'Unione Provinciale del lavoro - C.I.S.N.A.L.
Visti, per la provincia di Napoli:
- il contratto collettivo integrativo 28 giugno 1955 per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S. L. -, la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -, la Unione Provinciale Lavoratori Terra U.I.L.; e, in data 17 agosto 1955, tra la Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, la C.I.S.N.A.L. Terra Provinciale;
- il contratto collettivo integrativo 25 maggio 1959, e relative tabelle, per i Braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la U.I.L. - Terra Provinciale; al quale ha aderito, in data 25 settembre 1959, la C.I.S.N.A.L. - Terra Provinciale;
Visti, per la provincia di Salerno:
- il patto collettivo 27 marzo 1954 per i braccianti agricoli convenzionati, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori Provinciale, la Confederazione Sindacale italiana Lavoratori Provinciale;
- il contratto collettivo 11 giugno 1959 per gli addetti ai lavori di mietitura e di trebbiatura, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -;
- il contratto collettivo 30 settembre 1959 per i salariati fissi ed ausiliari, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati - C.I.S.L. -; l'Unione italiana Lavoratori della Terra - U.I.L. -;
- il patto collettivo 30 settembre 1959 per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra le medesime parti di cui al precedente contratto in pari data;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Benevento, in data 3 maggio 1060, n. 1 della provincia di Caserta, in data 11 gennaio 1960, n. 2 della provincia di Napoli, in data 6 febbraio 1960, n. 4 e n. 7 della provincia di Salerno, in data 4 giugno e 20 settembre 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Benevento, il contratto collettivo 4 dicembre 1958 per i braccianti agricoli avventizi, il contratto collettivo 20 settembre 1955 per i salariati fissi, l'accordo salariale 16 giugno 1968 per i lavoratori addetti alla mietitura dei cereali e l'allegato contratto collettivo 10 febbraio 1954 per i braccianti agricoli avventizi;
- per la provincia di Caserta, il patto collettivo 20 luglio 1951 per i braccianti agricoli avventizi;
- per la provincia di Napoli, il contratto collettivo integrativo 28 giugno 1955, per i salariati fissi, il contratto collettivo integrativo 25 maggio 1959, per i braccianti agricoli avventizi;
- per la provincia di Salerno, il patto collettivo 27 marzo 1954 per i braccianti agricoli convenzionati, il contratto collettivo 11 giugno 1959 per gli addetti ai lavori di mietitura e trebbiatura, il contratto collettivo 30 settembre 1959 per i salariati fissi ed ausiliari, il patto collettivo 30 Settembre 1959 per i braccianti agricoli avventizi;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti, accordi e patti anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori, considerati nei contratti, negli accordi e nei patti di cui al 1° comma, dipendenti dalle imprese agricole delle province di Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 giugno 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 149. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-27;912#art-1