Art. 1
In vigore dal 27 set 1961
IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti per la provincia di Parma:
- il contratto collettivo 24 febbraio 1958, e relativa tabella, per gli addetti alle lavorazioni meccaniche dell'agricoltura per conto terzi, stipulato tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori e la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L., la Unione Sindacale - C.I.S.L. la Camera, sindacale del Lavoro - U.I.L.; al quale ha aderito, in data 28 settembre 1959, l'Unione Provinciale Sindacati Nazionali Lavoratori - C.I.S.N.A.L.;
- l'accordo collettivo 27 luglio 1959, per gli addetti alle lavorazioni meccaniche dell'agricoltura per conto terzi, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 24 febbraio 1958;
Visti, per la provincia di Piacenza:
- il contratto collettivo 20 giugno 1952, per gli addetti alle lavorazioni della trebbiatura cereali e motoaratura, stipulato tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori e la Camera del Lavoro - Federterra, il Sindacato F.I.O.M. Provinciale, i Sindacati Liberi - Federterra;
- l'accordo salariale 27 giugno 1959, per gli addetti alle lavorazioni della trebbiatura cereali e motoaratura, stipulato tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori e la Camera del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Unione italiana del Lavoro;
Visti, per la provincia di Reggio Emilia:
- il contratto collettivo 1 luglio 1955, per gli operai addetti ai lavori di trebbiatura e motoaratura, stipulato tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori, la Federazione Provinciale delle Cooperative e la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Unione italiana del Lavoro;
- l'accordo collettivo 9 luglio 1958, per i lavoratori addetti alla trebbiatura ed alla motoaratura e similari, stipulato tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori, la Federazione Provinciale delle Cooperative e il Sindacato Provinciale Motoaratori - C.G.I.L., l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Camera Sindacale - U.I.L.;
- l'accordo collettivo 26 giugno 1959, per i lavoratori addetti alla trebbiatura ed alla motoaratura e similari, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 9 luglio 1958;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 20 della provincia di Parma, in data 15 aprile 1960, n. 2 della provincia di Piacenza, in data 29 febbraio 1960, n. 6 della provincia di Reggio Emilia, in data 10 giugno 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Parma, il contratto collettivo di lavoro 24 febbraio 1958 e l'accordo collettivo 27 luglio 1959, relativi agli addetti alle lavorazioni meccaniche dell'agricoltura per conto terzi;
- per la provincia di Piacenza, il contratto collettivo 20 giugno 1952 e l'accordo salariale 27 giugno 1959, relativi agli addetti alle lavorazioni della trebbiatura cereali e motoaratura;
- per la provincia di Reggio Emilia, il contratto collettivo 1 luglio 1955, per gli operai addetti ai lavori di trebbiatura e motoaratura, gli accordi collettivi 9 luglio 1958 e 26 giugno 1959, relativi ai lavoratori addetti alla trebbiatura ed alla motoaratura e similari;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla trebbiatura, motoaratura ed alle attività minori e connesse considerate nei contratti ed accordi di cui al 1° comma delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 giugno 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 152. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-27;903#art-1