Art. 1
In vigore dal 26 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Campobasso, il contratto collettivo 19 giugno 1958 per i lavoratori addetti alle trebbie, stipulato tra l'Associazione Industriali del Molise - Sezione Trebbiatori - e la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -, la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S. L. -;
Visto, per la provincia di Pescara, l'accordo collettivo 18 luglio 1957, per l'adeguamento salariale per i lavoratori addetti alla trebbiatura del grano, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Federbraccianti - C.G.I.L. -, l'Unione italiana del Lavoro;
Visto, per la provincia di Teramo, il contratto collettivo di giugno 1959, per gli addetti alla trebbiatura di cereali, stipulato tra l'Unione degli Industriali - Sezione Trebbiatori e Motoaratori - e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, il Sindacato - U.I.L. -, il Sindacato - C.I.S.N.A.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Campobasso, in data 1 luglio 1960, n. 7 della provincia di Pescara, in data 30 settembre 1960, n. 4 della provincia di Teramo, in data 11 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Campobasso, il contratto collettivo 19 giugno 1958, relativo ai lavoratori addetti alle trebbie;
- per la provincia di Pescara, l'accordo collettivo 18 luglio 1957; relativo all'adeguamento salariale per i lavoratori addetti alla trebbiatura del grano;
- per la provincia di Teramo, il contratto collettivo 6 giugno 1959, per gli addetti alla trebbiatura dei cereali;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla trebbiatura, considerati nell'accordo e nei contratti di cui al primo comma, delle province di Campobasso, Pescara e Taranto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 giugno 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 57. - DI PRETORIO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-27;898#art-1