Art. 1
In vigore dal 26 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico - normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952 per i salari agricoli;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957 per i braccianti agricoli avventizi;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, i salariati fissi dell'agricoltura;
Visti, per la provincia di Modena:
- il contratto collettivo 26 maggio 1959, e relative tabelle per i braccianti agricoli e le maestranze agricole specializzate, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Confederterra. Provinciale, la Federbraccianti Provinciale la C.I.S.L. - Terra, la Federazione italiana Salariati e Braccianti Agricoli, l'U.I.L.-Terra;
- il contratto collettivo 1 ottobre 1959, per i salariati fissi stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti, la Federazione Provinciale Coloni e Mezzadri e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli, la Libera Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli, l'U.I.L. - Terra;
- il contratto collettivo 1 ottobre 1959, per i boari e salariati di campagna, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli, la Libera Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli, l'U.I.L. - Terra;
Visti, per la provincia di Ravenna:
- il patto collettivo 14 luglio 1954, per i salariati fissi, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori e la.
Federazione Provinciale Braccianti Salariati Agricoli - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti - U.I.L. -:
- il contratto collettivo 28 dicembre 1955, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori e la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -, il Sindacato Braccianti - U.I.L. -, il Sindacato Braccianti - C.I.S.L.
- l'accordo collettivo 1 agosto 1958, per i salari dei braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricoltori e la Federazione Provinciale - C.G.I.L. -, il Sindacato Braccianti - U.I.L.;
- il Sindacato Braccianti - C.I.S.L - l'accordo collettivo 3 giugno 1959, per le tariffe per le squadre d'aia, addette alla trebbiatura del grano, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricoltori, la Federazione Coltivatori Diretti e l'Unione italiana Lavoratori, la Federterra, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 25 della provincia di Modena, in data 28 settembre 1960, n. 29 della provincia di Modena, in data 1 ottobre 1960, n. 30 della provincia di Modena, in data 11 novembre 1960, n. 3 della provincia di Ravenna, in data 2 giugno 1960 e n. 6 della provincia di Ravenna, in data 7 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Modena, il contratto collettivo, 26 maggio 1959 per i braccianti agricoli e le maestranze agricole specializzate, il contratto collettivo I ottobre 1959 per i salariati fissi, il contratto collettivo 1 ottobre 1959 per i boari e salariati di campagna;
- per la provincia di Ravenna, il patto collettivo 14 luglio 1954 per i salariati fissi, il contratto collettivo 28 dicembre 1955 e l'accordo collettivo 1 agosto 1958 per i braccianti agricoli avventizi, l'accordo collettivo 3 giugno 1959 per le tariffe per le squadre d'aia addette alla trebbiatura del grano;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi annessi dipendenti dalle imprese agricole delle province di Modena e Ravenna.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 giugno 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 52. - DI PRETORIO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-27;897#art-1