Art. 1

In vigore dal 26 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura Visti, per la provincia di Frosinone: - il contratto collettivo 1 ottobre 1956, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Salariati Braccianti e Maestranze Agricole - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -; - l'accordo collettivo di scala mobile 1 ottobre 1956 per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra le stesse parti di cui al predetto contratto 1 ottobre 1956; - il contratto collettivo 1 ottobre 1959, per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Salariati Braccianti e Maestranze Agricole - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli - C.G.I.L. - - l'accordo collettivo di scala mobile 1 ottobre 1959, per i salariati fissi, stipulato tra le stesse parti di cui ai predetto contratto 1 ottobre 1959; Visti, per la provincia di Latina: - l'accordo collettivo 15 marzo 1949, per le aziende pastorizie, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricoltori e la Confederterra Provinciale, l'Unione Provinciale Liberi Sindacati, il Sindacato Provinciale Pastori, al quale ha aderito, in data 8 febbraio 1960, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; - il patto collettivo 24 aprile 1957, per i braccianti agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -; tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e l'Unione italiana del Lavoro; - il contratto collettivo 15 settembre 1959, per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Sindacati Provinciali - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione italiana Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Frosinone, in data 10 febbraio 1960, e n. 3 della provincia di Latina, in data 10 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Frosinone, il contratto collettivo 1 ottobre 1956 e l'accordo collettivo di scala mobile 1 ottobre 1956 per i braccianti agricoli avventizi, il contratto collettivo 1 ottobre 1959 e l'accordo collettivo di scala mobile 1 ottobre 1959 per i salariati fissi; - per la provincia di Latina, l'accordo collettivo 15 marzo 1949 per le aziende pastorizie, il patto collettivo 24 aprile 1957 per i braccianti agricoli, il contratto collettivo 15 settembre 1959 per i salariati fissi sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole delle province di Frosinone e Latina. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 giugno 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 58. - DI PRETORO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-27;896#art-1

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