Art. 1

In vigore dal 26 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo nazionale 24 settembre 1952 per la scala mobile dei salari agricoli; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957 per i braccianti agricoli avventizi; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960 per i salariati fissi; Visto, per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo 15 giugno 1957, per i lavoratori agricoli avventizi, semifissi, fissi e salariati, stipulato tra la Unione degli Agricoltori e l'Unione Sindacale Provinciale - Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -,la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli - C.G.I.L. -, l'U.I.L. Terra Provinciale -; al quale ha aderito, in data 29 settembre 1959, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; Visto, per la provincia di Udine, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1952 e relative tabelle per i braccianti agricoli avventizi e semifissi, stipulato tra l'Associazione degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate - C.I.S.L. -, l'U.I.L.Terra Provinciale -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Gorizia, in data 27 luglio 1960, n. 14 della provincia di Udine, in data 24 agosto 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo 15 giugno 1957, relativo ai lavoratori agricoli avventizi, semifissi, fissi e salariati; - per la provincia di Udine, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1952, relativo ai braccianti agricoli avventizi e semifissi; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale di categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti annessi, dipendenti dalle imprese agricole delle province di Gorizia ed Udine. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 giugno 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 49. - DI PRETORO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-27;895#art-1

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