Art. 1
In vigore dal 26 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo nazionale 24 settembre 1952 per la scala mobile dei salari agricoli;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957 per i braccianti agricoli avventizi;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960 per i salariati fissi;
Visto, per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo 15 giugno 1957, per i lavoratori agricoli avventizi, semifissi, fissi e salariati, stipulato tra la Unione degli Agricoltori e l'Unione Sindacale Provinciale - Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -,la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli - C.G.I.L. -, l'U.I.L. Terra Provinciale -; al quale ha aderito, in data 29 settembre 1959, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
Visto, per la provincia di Udine, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1952 e relative tabelle per i braccianti agricoli avventizi e semifissi, stipulato tra l'Associazione degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate - C.I.S.L. -, l'U.I.L.Terra Provinciale -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Gorizia, in data 27 luglio 1960, n. 14 della provincia di Udine, in data 24 agosto 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo 15 giugno 1957, relativo ai lavoratori agricoli avventizi, semifissi, fissi e salariati;
- per la provincia di Udine, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1952, relativo ai braccianti agricoli avventizi e semifissi;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale di categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti annessi, dipendenti dalle imprese agricole delle province di Gorizia ed Udine.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 giugno 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 49. - DI PRETORO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-27;895#art-1