Art. 1

In vigore dal 23 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto, per la provincia di Vicenza, l'accordo collettivo 15 giugno 1959, per la determinazione delle tariffe salariali per il personale addetto alle trebbiatrici, stipulato tra l'Associazione Trebbiatori e Motoaratori e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Confederterra - C.G.I.L. -, l'Unione italiana del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Vicenza, in data 30 marzo 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Vicenza, l'accordo collettivo 15 giugno 1959 per la determinazione delle tariffe salariali per il personale addetto alle trebbiatrici, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla trebbiatura, considerati nell'accordo di cui al primo comma, della provincia di Vicenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 giugno 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 56. - DI PRETORO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-27;890#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo