Art. 1
In vigore dal 23 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vita la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 1 luglio 1959, n. 741;
Visti, per la provincia di Catanzaro:
- il contratto collettivo 26 giugno 1958, per gli operai dipendenti da aziende esercenti la trebbiatura meccanica dei cereali per conto terzi, stipulato tra il Gruppo Provinciale Mugnai, Pastai e Trebbiatori e il Sindacato Provinciale dei Braccianti Salariati Agricoli - C.G.I.L. -, la Federazione italiana Salariati Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
- l'accordo collettivo 6 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti la trebbiatura meccanica dei cereali per conto terzi, stipulato tra il Gruppo Provinciale Mugnai, Pastai e Trebbiatori e la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
Visto, per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo 18 luglio 1959, per i lavoratori addetti all'industria della trebbiatura, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
Visto, per la provincia di Reggio Calabria, l'accordo collettivo 14 giugno 1958, per gli addetti alla trebbiatura, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e l'Unione Provinciale - C.S.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Catanzaro, in data 30 marzo 1960, n. 1 della provincia di Cosenza, in data 18 febbraio 1960, n. 4 della provincia di Reggio Calabria, in data 16 maggio 1900, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Catanzaro, il contratto collettivo 26 giugno 1958 e l'accordo collettivo 6 luglio 1959 per gli operai dipendenti da aziende esercenti la trebbiatura meccanica dei cereali per conto terzi;
- per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo 18 luglio 1950 per i lavoratori addetti all'industria della trebbiatura;
- per la provincia di Reggio Calabria, l'accordo collettivo 14 giugno 1958 per gli addetti alla trebbiatura;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi di cui al primo comma, addetti alla trebbiatura delle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 giugno 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 55. - DI PETRONO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-27;888#art-1