Art. 1

In vigore dal 23 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura; Visti, per la provincia di Catanzaro: - il contratto collettivo integrativo 6 gennaio 1954, e relative tabelle, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione dei Coltivatori Diretti e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Confederazione Generale italiana del Lavoro, l'Unione italiana del Lavoro; - l'accordo collettivo per i braccianti agricoli avventizi, stipulato, in data 7 aprile 1957, tra l'Unione Provinciale Agricoltori e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, e, in data 16 aprile 1957, tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli - C.G.I.L. -; - l'accordo collettivo 9 agosto 1958, per i braccianti agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federazione Provinciale Salariati Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli - C.G.I.L. -, l'Unione italiana del Lavoro; - il contratto collettivo integrativo 23 giugno 19-S, per i lavori di mietitura e trebbiatura, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Coltivatori Diretti e la Federazione italiana Salariati Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -; - l'accordo collettivo 30 giugno 1959, per i lavori di mietitura e trebbiatura, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e la Federazione italiana Salariati Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la Federbraccianti - C.G.I.L. -; Visti, per la provincia di Cosenza: - il contratto collettivo 22 maggio 1954, per gli addetti ai lavori di mietitura; - il contratto collettivo integrativo 20 maggio 1955, per i braccianti agricoli avventizi; - l'accordo collettivo 22 marzo 1956, per i braccianti agricoli avventizi; - il contratto collettivo 26 aprile 1957, per i salariati fissi addetti alle aziende agricole ed agli armenti stanziali o transumanti; tutti stipulati tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la. Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la, Federbraccianti - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti - U.I.L. -; Visti, per la provincia di Reggio Calabria: - il contratto collettivo 29 agosto 1951 per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricoltori c l'Unione Provinciale - C.S.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Federbraccianti - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; - il contratto collettivo 30 aprile 1955, per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e l'Unione Provinciale C.S.I. L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -,la Federbraccianti - C.G.I.L. -; - l'accordo collettivo 12 luglio 1957, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -, la Federazione italiana Salariati Braccianti Agricoli - C.I.S. L. -, la Confederazione Sindacale italiana dei Lavoratori; - l'accordo collettivo 2 agosto 1958, per l'adeguamento dei salari dei lavoratori agricoli, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori e la Confederazione Sindacale italiana dei Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro, la Federbraccianti - C.G.I.L. -, la Federazione italiana Salariati Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -; - il contratto collettivo 13 agosto 1959, per le lavoratrici addette alla raccolta del gelsomino, stipulato tra la Associazione Provinciale Agricoltori e la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro; Vista, la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 e n. 5 della provincia di Catanzaro, in data 20 gennaio 1960 e 30 marzo 1960, n. 3 della provincia di Cosenza, in data 27 agosto 1960, n. 4 e n. 11 della provincia di Reggio Calabria, in data 16 maggio 1960 e 29 settembre 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito, Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Catanzaro, il contratto collettivo integrativo 6 gennaio 1954 e l'accordo collettivo 7 e 16 aprile 1957 per i braccianti agricoli avventizi, l'accordo collettivo 9 agosto 1958 per i braccianti agricoli, il contratto collettivo integrativo 23 giugno 1958 e l'accordo collettivo 30 giugno 1959 per i lavori di mietitura e trebbiatura; - per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo 22 maggio 1954 per gli addetti ai lavori di mietitura, il contratto collettivo integrativo 20 maggio 1955 e l'accordo collettivo 22 marzo 1956 per i braccianti agricoli avventizi, il contratto collettivo 26 aprile 1957 per i salariati fissi addetti alle aziende agricole ed agli armenti stanziali o transumanti; - per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo 29 agosto 1951 per i braccianti agricoli avventizi, il contratto collettivo 30 aprile 1955 per i salariati fissi, l'accordo collettivo 12 luglio 1957 per i braccianti agricoli avventizi, l'accordo collettivo 2 agosto 1958 per l'adeguamento dei salari dei lavoratori agricoli, il contratto collettivo 13 agosto 1959 per le lavoratrici addette alla raccolta del gelsomino; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole delle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 giugno 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 51. - DI PRETORO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-27;885#art-1

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