Art. 1

In vigore dal 20 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura; Visti per la provincia di Campobasso: - l'accordo collettivo 17 ottobre 1953, per l'applicazione della scala mobile, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; - il verbale 17 ottobre 1953 della Commissione Interconfederale Paritetica per la Scala Mobile, allegato al predetto accordo di pari data; - il contratto collettivo 28 dicembre 1953, per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Federbraccianti Provinciale C.G.I.L. -, l'U.I.L. Terra; - il patto collettivo integrativo 27 maggio 1959, e relativa tabella, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Braccianti - C.I.S.L.; Visti per la provincia dell'Aquila; - il contratto collettivo 20 luglio 1951, per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, l'Unione Provinciale degli Agricoltori di Avezzano, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale, la Federazione italiana Braccianti e Salariati Agricoli; - il contratto collettivo 15 ottobre 1957, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -; Visti, per la provincia di Pescara: - il contratto collettivo integrativo 22 settembre 1953, per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, il Sindacato Provinciale Proprietari ed Affittuari Conduttori, il Sindacato Provinciale Proprietari ed Affittuari Coltivatori Diretti, la Associazione Provinciale Piccoli e Medi Proprietari Conduttori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Braccianti e Salariati - C.I.S.L. -; - l'accordo collettivo 1 marzo 1949, per l'aggiornamento delle retribuzioni dei salariati fissi, allegato al predetto contratto 22 settembre 1953; - l'accordo collettivo 7 gennaio 1948, per le determinazione delle retribuzioni dei salariati fissi, allegato al predetto accordo 1 marzo 1949; - l'accordo collettivo 6 maggio 1955, per gli addetti alle aziende floricole e vivaiste, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -; - l'accordo collettivo 10 luglio 1956, per gli addetti alla mietitura del grano, stipulato tra. l'Unione Provinciale degli Agricoltori e la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; - il contratto collettivo integrativo 26 aprile 1957, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Sezione Provinciale Proprietari ed Affittuari Conduttori, la Sezione Provinciale Proprietari ed Affittuari Coltivatori Diretti, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Piccoli e Medi Proprietari Conduttori e la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Braccianti Agricoli - C.I.S.L.-, il Sindacato Provinciale Braccianti Agricoli - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposita Bollettino, n. 1 e n. 2 della provincia di Campobasso, in data 14 aprile 1960 e 9 maggio 1960, n. 5 e n. 6 della provincia dell'Aquila, in data 1 settmbre 1960 e 2 settembre 1960, n. 4 e n. 7 della provincia di Pescara, in data 4 aprile 1960 e 30 settembre 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Campobasso, l'accordo collettivo 17 ottobre 1953 per l'applicazione della scala mobile, l'allegato verbale 17 ottobre 1953 della Commissione Interconfederale Paritetica per la scala mobile, il contratto collettivo 28 dicembre 1953 per i salariati fissi, il patto collettivo integrativo 27 maggio 1959 per i braccianti agricoli avventizi; - per la provincia dell'Aquila, il contratto collettivo 20 luglio 1951 per i salariati fissi, il contratto collettivo 15 ottobre 1957 per i braccianti agricoli avventizi; - per la provincia di Pescara, il contratto collettivo integrativo 22 settembre 1953 per i salariati fissi, l'allegato accordo collettivo 1 marzo 1949 per l'aggiornamento delle retribuzioni dei salariati fissi, l'accordo collettivo 7 gennaio 1948 per la determinazione delle retribuzioni dei salariati fissi, allegato al predetto accordo 1 marzo 1919; l'accordo collettivo 6 maggio 1955 per gli addetti alle aziende floricole e vivaiste, l'accordo collettivo 10 luglio 1956 per gli addetti alla mietitura del grano, il contratto collettivo integrativo 26 aprile 1957 per i braccianti agricoli avventizi; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi annessi, dipendenti dalle imprese agricole delle province di Campobasso, l'Aquila e Pescara. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 giugno 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 59. - DI PRETORO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-27;880#art-1

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