Art. 1
In vigore dal 2 ago 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Viste le leggi 18 ottobre 1960, n. 1198 e 19 ottobre 1960, n. 1197;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Lo stanziamento del cap. n. 171 "Restituzioni, ecc. d'imposta generale sull'entrata" dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1960-61 è aumentato di L. 41.542.000.000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 giugno 1961
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 123. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-27;565#art-1