Art. 1

In vigore dal 2 ago 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Viste le leggi 18 ottobre 1960, n. 1198 e 19 ottobre 1960, n. 1197; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Lo stanziamento del cap. n. 171 "Restituzioni, ecc. d'imposta generale sull'entrata" dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1960-61 è aumentato di L. 41.542.000.000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 giugno 1961 GRONCHI FANFANI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1961 Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 123. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-27;565#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo