Art. 1
In vigore dal 30 lug 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 41 primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Viste le leggi 18 ottobre 1960, n. 1206 e 19 ottobre 1960, n. 1197;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Nello stato di previsione del Ministero della pubblica Istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Cap. n. 9. - Retribuzioni, ecc............ L. 1.640.000 Cap. n. 41. - Stipendi, ecc................ " 6.777.000.000 Cap. n. 60. - Stipendi, ecc................ " 14.465.000.000 Cap. n. 78. - Stipendi, ecc................ " 679.750.000 Cap. n. 87. - Stipendi, ecc................ " 1.300.000.000 Cap. n. 108. - Stipendi, ecc................ " 30.000.000 Cap. n. 116. - Stipendi, ecc................ " 40.700.000 Cap. n. 218. - Accademie di belle arti, ecc.
Stipendi, ecc................................. " 36.600.000 Cap. n. 251. - Retribuzioni, ecc............ " 12.000.000
-------------- L. 23.342.690.000
--------------
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 giugno 1961
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 124. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-27;554#art-1