Art. 1
In vigore dal 27 ott 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1950, n. 741 Visto per la provincia di Ancona, il contratto collettivo 5 luglio 1957, per gli addetti alla motoaratura e lavorazioni minori stipulato tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori e la Confederazione italiana Sindacati lavoratori;
Visto per la provincia di Ascoli Piceno il contratto collettivo 10 luglio 1958 per i lavoratori dipendenti da imprese esercenti la motoaratura per conto terzi, stipulato tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori di Ascoli Piceno e Fermo e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Confederazione Generale italiana del Lavoro;
Visto per la provincia di Macerata, il contratto collettivo 2 marzo 1956, per i lavori di trebbiatura motoaratura, sgusciatura semi e granoturco, pressatura paglia ed operazioni similari, stipulate tra l'Associazione Provinciale Motoaratori e Trebbiatori le l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. - la Camera Sindacale provinciale - U.I.L. -. la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Ancona in data 14 aprile 1960, n. 2 della provincia di Ascoli Piceno, in data 25 giugno 1960, e n. 3 della provincia di Macerata, in data 3 giugno 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro, costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Ancona, il contratto collettivo 5 luglio 1957 relativo agli addetti alla motoaratura e lavorazioni minori;
- per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo 10 luglio 1958 relativo ai lavoratori dipendenti da imprese esercenti la motoaratura per conto terzi;
- per la provincia di Macerata, il contratto collettivo 2 marzo 1956 relativo ai lavori di trebbiatura, motoaratura, sgusciatura semi e granoturco pressatura paglia ed operazioni similari:
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla motoaratura, alla trebbiatura ed alle attività minori, connesse e comunque considerate nei contratti di cui al primo comma delle province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 giugno 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 155. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-27;1022#art-1