Art. 2

In vigore dal 1 set 1961
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 giugno 1961 GRONCHI FANFANI - SPALLINO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 34. - DI PRETORO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-23;733#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo