Art. 1
In vigore dal 19 ago 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il primo comma dell'art. 6 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sullo ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, è modificato come segue:
1) alla lettera b) le parole "sino alla professione dei voti solenni a sono sostituite dalle seguenti "sino alla professione dei voti";
2) la lettera g) è soppressa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 giugno 1961
GRONCHI
FANFANI SCELBA - GONELLA - TRABUCCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 6. - DI PRETORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-20;696#art-1