Art. 2

In vigore dal 23 lug 1961
Le marche per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata di cui al precedente articolo che, alla data del 15 luglio 1961, si troveranno presso i distributori secondari di valori bollati o in possesso di enti oppure di privati, saranno ammesse al cambio fino al giorno 31 agosto 1961. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 giugno 1961 GRONCHI TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1961 Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 68. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-20;534#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo