Art. 1
In vigore dal 18 ott 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto la nota del 28 marzo 1961, n. 6366, con la quale il medico provinciale di Foggia, previo parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di sanità, ha richiesto la revoca della dichiarazione di zone di endemia malarica per i comuni di Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Deliceto, Pietra Montecorvino, San Ferdinando di Puglia, Sannicandro Garganico e Trinitapoli di quella Provincia;
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'approvazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Visti i regi decreti, con i quali sono state stabilite, tra l'altro, le zone malariche dei soprariportati Comuni e precisamente: 5 febbraio 1903, n. 55 di: San Ferdinando di Puglia (che successivamente ha avuto aggregato anche parte dei territori dei comuni di Cerignola e Trinitapoli, dichiarati con lo stesso decreto), Sannicandro Garganico (o San Nicandro Garganico), Trinitapoli (che successivamente ha ceduto parti del proprio territorio ai comuni di San Ferdinando di Puglia e Margherita di Savoia): 25 luglio 1904, n. 454; di Deliceto: 26 luglio 1906, n. 458; di Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Pietralmontecorvino (o, Pietra Montecorvino);
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, con la quale sono state devolute al costituito Ministero della sanità le attribuzioni stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, per il cessato Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;
Decreta:
Le dichiarazioni di zone di endemia malarica contenute nei regi decreti 5 febbraio 1903, n. 55, per i comuni di San Ferdinando di Puglia (anche per le parti di territorio successivamente ricevute dai comuni di Cerignola e Trinitapoli), Sannicandro Garganico (o, San Nicandro Garganico), Trinitapoli (meno che per la parte di territorio ceduta al comune di Margherita di Savoia): 25 luglio 1904, n. 454, di Deliceto; 26 luglio 1906, n. 458, di Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Pietramontecorvino (o, Pietra Montecorvino), sono revocate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 giugno 1961
GRONCHI
GIARDINA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 93. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-15;979#art-1