Art. 2

In vigore dal 5 ago 1961
Il prezzo di vendita al pubblico del suddetto tipo di pietrine focaie è stabilito in L. 30 (trenta) per ogni pietrina. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 giugno 1961 GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1961 Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 132. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-14;583#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo