Art. 1
In vigore dal 13 feb 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;
Veduti i propri decreti 21 luglio 1959, n. 1402, n. 1423 e numero 1457, coi quali sono stati istituiti gli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato di Cagliari, L'Aquila e Palermo;
Considerato che, per meno errore materiale, le Scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale di Cagliari, L'Aquila e Palermo, in detti decreti sono state dichiarate annesse agli Istituti professionali anzidetti;
Ritenuto che occorre modificare l' dei decreti predetti nel senso che le Scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale esistenti nelle predette città non debbono essere considerate annesse agli Istituti professionali di cui trattasi;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
A modifica di quanto stabilito con i decreti presidenziali 21 luglio 1959, n. 1402, n. 1423 e n. 1457 citati nelle premesse, le Scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale di Cagliari. L'Aquila e Palermo non debbono considerarsi annesse ai rispettivi Istituiti professionali per l'industria e l'artigianato delle medesime città.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 giugno 1961
GRONCHI
BOSCO - SCELBA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 14. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-07;1872#art-1