Art. 1
In vigore dal 28 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Cagliari in data 22 settembre 1959 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio dei comuni di Iglesias e Fluminimaggiore in provincia di Cagliari;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;
Viste le lettere n. 4331 in data 9 agosto 1960 del Ministero dei lavori pubblici e n. 153565 in data 7 marzo 1961 del Ministero del tesoro;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
Il territorio dei comuni di Iglesias e Fluminimaggiore ricadente nella provincia di Cagliari, esteso per ha. 28.900 e delimitato secondo la linea, segnata in verde nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, con la denominazione di Comprensorio di bonifica montana di Iglesias e Fluminimaggiore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 giugno 1961
GRONCHI
RUMOR - ZACCAGNINI TAVIANI
Visto, il Guardasigilli GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 19. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-06;905#art-1