Art. 1
In vigore dal 26 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna del 15 maggio 1959, n. 10; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa, convenzione stipulata in Sassari in data 6 febbraio 1961, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di Agraria dell'Università di Sassari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-05;892#art-1