Art. 1

In vigore dal 6 ago 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, nonché le successive modificazioni ed integrazioni; Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589; Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, approvato con proprio decreto del 1 febbraio 1960, n. 151; Viste le deliberazioni assunte l'11 marzo 1961 dalla assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Viene soppresso il penultimo comma dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 giugno 1961 GRONCHI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1961 Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 140. - VILLA
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